(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione allo stato passivo avendo natura impugnatoria ed essendo retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già vanzate in sede d'insinuazione al passivo. È, pertanto, inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata, implicando tale richiesta l'introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d'indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti.