(massima n. 1)
La decadenza dal potere di insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento, per abbandono dell'istanza, da parte di un creditore, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, l. fall., applicabile anche alla domanda tardiva, ne preclude la riproposizione ai sensi dell'art. 101 l. fall., senza che - a sua giustificazione - rilevi una ipotetica causa di nullitą che il giudice della prima istanza avrebbe potuto o dovuto rilevare. (Nella specie, la Cassazione ha affermato che la nullitą della prima istanza, per il difetto di procura dovuta al fatto che il mandato e la sua autentica, non sarebbero avvenuti nel territorio dello Stato, non poteva essere rilevato dal giudice innanzi al quale era stata proposta la seconda istanza).