(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo nell'ambito di un fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, benché su ricorso depositato anteriormente, la pronuncia del tribunale, che abbia deciso all'esito di un procedimento camerale ed in composizione collegiale pur avendo ritenuto applicabile la disciplina ante riforma, è direttamente ricorribile per cassazione, attese le concrete modalità con cui si é svolto il giudizio, qualora la forma del provvedimento decisorio non sembri il frutto di una meditata valutazione del giudicante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarativa dell'improcedibilità di un'opposizione allo stato passivo perchè il deposito del corrispondente ricorso non era stato seguito dalla costituzione dell'opponente prevista dall'art. 98 l.fall. ante riforma, ritenendo correttamente proposto il ricorso diretto per cassazione, alla stregua dell'art. 99 l.fall. novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, e che quest'ultima norma non prevede più la predetta costituzione, perché ormai contestuale al deposito del ricorso in opposizione e del fascicolo di parte).