(massima n. 1)
Qualora il fallimento sia stato dichiarato successivamente al 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006), ancorché in accoglimento di un ricorso depositato anteriormente, la procedura è regolata dalla nuova normativa, ai sensi degli artt. 150 e 153 del D.L.vo citato, essendo la pendenza del fallimento ricollegabile non già al ricorso per la dichiarazione di fallimento, che dà luogo ad un autonomo procedimento, ma alla sentenza dichiarativa, la quale costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del P.M. e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria; ne consegue che l'opposizione allo stato passivo è disciplinata, anche quanto ai termini per la sua proposizione, dall' art. 99 legge fall., nel testo modificato dal D.L.vo n. 5 cit., senza che possa prospettarsi alcun dubbio di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., in quanto, pur avendo la novella abbandonato il principio inquisitorio nel procedimento di formazione dello stato passivo, il regime probatorio del giudizio, permette, salvo il contemperamento con le esigenze di speditezza, di dedurre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché indicare e proporre mezzi di prova.