(massima n. 1)
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102 e 30 aprile 1986, n. 120, con cui fu dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 98 della legge fall., nella parte in cui faceva decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dello stato passivo in cancelleria e non prevedeva la comunicazione al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi del secondo comma dell'art. 98 (nel testo originario, "ratione temporis" applicabile), per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perché finalizzato a permettere la costituzione del curatore; ne consegue che la sua inosservanza non determina l'inammissibilitą dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l'attivitą cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.