(massima n. 1)
In tema di fallimento, il decreto con il quale il giudice delegato dichiari esecutivo lo stato passivo non č suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche dello stato passivo tassativamente previste dagli artt. 98, 100, 102 della legge fall. , esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito, privo di legittimazione sostanziale e capacitā processuale funzionali a contestare le pretese creditorie, non essendo egli parte del procedimento concorsuale, senza che possa, in senso opposto, argomentarsi dalle disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 stessa legge che ne prevedono l'intervento nelle operazioni di accertamento dei crediti , norme che, lungi dall'attribuire al fallito stesso veste di legittimato sostanziale e/o formale in seno al sub-procedimento de quo, sono caratterizzate soltanto dalla necessitā di consentire la partecipazione, a tale fase della procedura concorsuale, di tutti i soggetti coinvolti nel fallimento (nell'esercizio di un'attivitā di cooperazione a tutela dell'interesse generale, del ceto creditorio e dello stesso fallito all'esatta individuazione della massa passiva), non introducendo tale collaborazione, sul piano giuridico, alcun vero e proprio contraddittorio tra fallito e singolo creditore, nč attribuendo al fallito stesso un potere autonomo di azione.