(massima n. 1)
Qualora un credito venga ammesso al passivo fallimentare con riserva di produzione dei documenti giustificativi, a norma dell'art. 95, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il diritto di ottenere l'ammissione medesima, in difformità della decisione del giudice delegato, senza la produzione di quei documenti, può essere fatto valere esclusivamente tramite opposizione allo stato passivo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 98 legge citata, in difetto della quale il creditore resta definitivamente escluso.