(massima n. 1)
È inammissibile un'impugnazione autonoma del decreto con cui il giudice delegato non ammette un singolo credito al passivo fallimentare ovvero lo ammette in via chirografaria, anziché con la causa di prelazione richiesta, essendo tale atto modificabile, fino alla data di deposito dello stato passivo, con il decreto di esecutività ex art. 97 della legge fall.; l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto il legislatore a configurare l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all'art. 98 della legge fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità di un'opposizione al passivo anticipata; nè la collocazione dei crediti nel passivo fallimentare si configura alla stregua di una fattispecie sostanziale generatrice del diritto o di una condizione dell'azione, non potendo utilmente sopravvenire alla formulazione della domanda.