(massima n. 1)
In tema di fallimento, ove siano disconosciute, in sede di ammissione allo stato passivo, le ragioni di prelazione di un credito per omessa specificazione dell'oggetto del pegno su titoli, l'azione del creditore di accertamento negativo della nullità del pegno può essere fatta valere esclusivamente con l'opposizione allo stato passivo, atteso che l'art. 52, secondo comma, legge fall. sottopone alla verifica fallimentare non solo l'esistenza e l'entità del credito, ma anche la sua garanzia, stante la rilevanza, ai fini del concorso, dell'esistenza di un diritto di prelazione; ne consegue che, avverso la sentenza che definisce il secondo grado del relativo giudizio, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine - dimidiato rispetto a quello ordinario - di trenta giorni dalla notifica della sentenza stessa, ai sensi dell'art. 99, quinto comma, legge fall