(massima n. 1)
L'applicazione retroattiva della nuova formulazione dell'art. 67 legge fallim., introdotta dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all'art. 150 del medesimo decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale.