(massima n. 1)
Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare previste dal terzo comma dell'art. 67 legge fall., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80), non si applicano, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 D.L. cit., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ciò manifestamente non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza, trattandosi di scelta legislativa che incide in modo identico per tutti i rapporti sorti dopo la riforma, quale voluta dal legislatore alla stregua di una diversa valutazione pur sempre consentita dalla Costituzione.