(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 11, terzo comma, del d.l.vo 9 ottobre 2002, n. 231 (emanato in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000), il quale stabilisce che la riserva di proprietā, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, č opponibile ai creditori del primo se confermata nelle singole fatture delle successive forniture, aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non ha carattere interpretativo, come si desume dal primo comma, ai sensi del quale la norma non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, e dal fatto che nel testo del terzo comma manca ogni elemento in grado di evidenziare che la norma interpretante si sia saldata con la norma interpretata.