(massima n. 1)
La cessione dei crediti, a norma degli artt. 5 e 7 della L. 21 febbraio 1991, n. 52, non č opponibile al fallimento ove ricorrano i presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, dell'esecuzione del pagamento suscettibile di revoca nell'anno anteriore al fallimento, e della verificazione del detto pagamento prima della scadenza del credito ceduto.