(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, č opponibile alla massa dei creditori l'acquisizione al patrimonio dello Stato a titolo originario, per effetto della sopravvenuta confisca del bene disposta in un procedimento di prevenzione antimafia, ove il sequestro di prevenzione, che necessariamente precede la confisca, sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. In tale ipotesi, infatti, gli effetti della confisca retroagiscono al momento del sequestro, secondo la ratio dell'art. 2906 c.c., che estende al creditore sequestrante la tutela riservata al creditore pignorante.