(massima n. 1)
L'esenzione dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 legge fall. prevista, per i pagamenti effettuati dal debitore ceduto al cessionario, dall'articolo 6 della legge n. 52 del 1991 (recante disciplina della cessione dei crediti d'impresa) è inapplicabile esclusivamente allorché la fattispecie legale che dà origine all'azione — comprensiva tanto del pagamento reputato inefficace quanto della sentenza dichiarativa del fallimento — si sia completata anteriormente alla data dell'entrata in vigore della norma esonerativa, in ossequio al generale canone secondo cui lo ius superveniens, in difetto di espressa previsione di retroattività (o di naturale retroattività, come per le norme di interpretazione autentica), non è idoneo a travolgere diritti sostanziali già insorti nel vigore della precedente disciplina, incidendo, ora per allora, sui relativi elementi genetici; per le fattispecie completatesi, invece, successivamente a tale data, l'esenzione si applica con riguardo ai pagamenti sia spontanei che coattivi, non essendovi alcun argomento, letterale, logico o sistematico, che induca a ritenere che il sostantivo «pagamento» sia stato utilizzato, nell'art. 6 della legge n. 52 del 1991, in un senso diverso e più ristretto rispetto a quello che il medesimo vocabolo assume nella cornice della previsione dell'art. 67 legge fall., peraltro testualmente richiamata.