(massima n. 1)
I pagamenti eseguiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 52 del 1991 sulla cessione dei crediti di impresa restano assoggettati, quanto al regime dell'azione revocatoria fallimentare, alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, ancorché il fallimento sia stato dichiarato in data successiva; pertanto non trova applicazione, riguardo ad essi, l'art. 6 legge cit. - che esclude la revocabilitą dei pagamenti eseguiti in favore del cessionario del credito dal debitore ceduto, ammettendo invece l'esperibilitą dell'azione (in presenza delle condizioni stabilite) nei confronti del creditore cedente - anche perché, diversamente opinando, verrebbe inciso il diritto acquisito dal cedente, in base al regime del tempo dell'avvenuto pagamento, di essere e di restare esente dalla revocatoria.