(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 713 del 1974, che ha modificato l'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, prevede che “ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento, nonché dispone aggiuntivamente che i prestiti in questione abbiano privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per i contratti di fornitura. Un tale regime di disapplicazione della azione revocatoria fallimentare, mentre si estende ai “privilegi” (che, rappresentando una qualificazione del credito attribuita ope legis ed essendo con esso connaturati, non possono ricevere un diverso trattamento rispetto al credito cui accedono), non si estende alle operazioni di rimborso dei finanziamenti in questione, e perciò agli atti estintivi della obbligazione, e ciò in ragione sia del difetto di una specifica norma, sia della tassatività delle previsioni di cui all'art. 67, ultimo comma della legge fallimentare, che, costituendo una deroga alle regole generali stabilite nei commi precedenti tese ad assicurare la par condicio creditorum, non è suscettibile di applicazione analogica capace di estenderne la portata sino ai momenti successivi alla regolazione del finanziamento.