(massima n. 1)
Le anticipazioni all'appaltatore di opere pubbliche, previste dalla dall'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 ) e successivamente dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non attribuiscono all'appaltatore medesimo la posizione di debitore, costituendo una parte del compenso spettante per consentirgli di far fronte ai costi iniziali ; conseguentemente le ritenute successivamente operate dall'amministrazione committente, all'atto del pagamento delle rate dovute in occasione di ogni stato di avanzamento, non determinano l'estinzione, parziale o totale, di un'obbligazione e dunque, difettando ogni funzione solutoria, non risultano assoggettabili a revocazione ai sensi degli artt. 67 e 167-188 legge fall.