(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'onere del curatore di provare che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore non esclude che il giudice possa desumere il proprio convincimento in proposito da ogni elemento acquisito al processo, pur se non specificamente e direttamente fornito dal curatore, avvalendosi quindi di presunzioni ricavate da elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravitą, precisione e concordanza, idonei in quanto tali ad operare un concreto collegamento del creditore con i sintomi conoscibili dallo stato di insolvenza.