(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., l'elemento soggettivo da provare della conoscenza, da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui versava il tradens al momento dell'atto da revocare č costituito dalla conoscenza effettiva di tale stato, ed in tale ambito deve svolgersi l'indagine del giudice di merito, sia pure utilizzando elementi che attengono alle mera conoscibilitā, ma, in tal caso, attraverso il necessario collegamento costituito da circostanze concrete che consentano di affermare l'avvenuta percezione, da parte dell'accipiens dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, e non giā con il riferimento ad un comportamento omissivo colposo che abbia dato luogo a tale mancata percezione.