(massima n. 1)
Il convenuto con l'azione revocatoria fallimentare non è ammesso a provare che il debitore, nel cosiddetto periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento, non versava in stato di insolvenza, ma solo in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, atteso che detto stato di insolvenza è oggetto di presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale; né, a maggior ragione, siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito, il quale deve invece verificare, ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione, se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens".