(massima n. 1)
In materia di azione revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita stipulato da una società di capitali, successivamente assoggettata ad una procedura concorsuale (nella specie, alla amministrazione straordinaria), con altra società di capitali, la circostanza che i soci di quest'ultima siano i figli del legale rappresentante della società venditrice e che uno di essi faccia anche parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima costituisce un elemento ragionevolmente indicativo di una gestione unitaria e familiare delle due società, con la conseguenza che può ritenersi che il contratto, nonostante la diversità formale dei soggetti stipulanti, sia stato deciso da un unico centro di interessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio della motivazione la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto la succitata circostanza elemento sufficiente a provare la scientia decoctionis da parte della società acquirente).