(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, effettuate entro l'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale, deve ritenersi che il sistema informativo della Centrale dei rischi consente agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi. Tale sistema č, infatti, regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d'Italia e si fonda sull'obbligo posto a carico degli intermediari partecipanti a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 del D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di segnalare mensilmente i rapporti di credito superiori a un certo importo in essere con la propria clientela. Da siffatta disciplina, deve quindi dedursi che la segnalazione dei crediti appostati a sofferenza, quali quelli rivenienti da conti affidati revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero, č usualmente praticata da tutti gli intermediari creditizi e che un banchiere, anche solo minimamente avveduto, sia solito compulsare tale fonte di informazione prima di concedere o rinnovare l'affidamento a un proprio cliente. (In base a detto principio, la Suprema Corte ha censurato l'affermazione del giudice del merito secondo cui l'assunto della curatela circa la conoscenza, acquisita dalla banca convenuta in revocatoria attraverso la Centrale dei rischi, della revoca degli affidi e della emanazione di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nei confronti dello stesso soggetto finanziato, era basata su una praesumptio de praesumpto ossia sulla doppia presunzione che gli istituti bancari avessero effettivamente segnalato alla Centrale dei rischi il passaggio dei loro crediti a sofferenza e che la banca interessata ne fosse venuta a conoscenza debitamente utilizzando tale strumento informativo).