(massima n. 1)
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, ben potendo il giudice far riferimento ad altri documenti acquisiti agli atti, purchè dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest'ultimo fa rinvio risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di merito che, in tema di revocatoria fallimentare, aveva affermato l'esistenza della prova della "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", con ragionamento presuntivo di mero richiamo al bilancio della società debitrice dell'anno anteriore a quello degli atti revocandi, da cui il predetto stato di difficoltà economico-finanziaria sarebbe risultato come «eclatante», nonchè ai dati contabili esposti nella c.t.u., espletata in altro giudizio, senza però che nella medesima sentenza fossero specificati quali dati di bilancio ovvero quali elementi obiettivi della relazione del consulente fossero in grado di permettere tale inferenza).