(massima n. 1)
Nella revocatoria fallimentare avente ad oggetto gli atti a titolo oneroso compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 67, secondo comma, l. fall. (nella specie, una compravendita), il danno č configurato diversamente rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 67, primo comma, n. 2, l. fall., in quanto, la norma, allo scopo di realizzare una pił intensa tutela dei creditori in riferimento agli atti compiuti nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, stabilisce una presunzione assoluta e legale di danno, consistente nella lesione della par condicio creditorum derivante dal compimento dell'atto, che č conseguentemente revocabile se il curatore abbia dimostrato la conoscenza dello stato di insolvenza, essendo quindi irrilevante l'inesistenza di una sproporzione tra le prestazioni.