(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, la revoca dell'atto oneroso compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poiché il danno è "in re ipsa" e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile all'uscita in sé del bene dalla massa, conseguente all'atto di disposizione.