(massima n. 1)
L'atto di alienazione, da parte della società costruttrice poi dichiarata fallita, del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, realizzato in base ad un piano di edilizia popolare ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non è sottratto al regime dell'azione revocatoria fallimentare, ove ricorrano le condizioni a tal fine richieste dalla legge. Né ciò suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 47 Cost., atteso che, per un verso, la proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, ma non a scapito dei creditori dell'alienante, e, per altro verso, il favore verso l'accesso del risparmio popolare all'abitazione va coordinato con la tutela del credito, pur esso riflettentesi sul risparmio diffuso.