(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma terzo, nn. 3 e 4, e 164, comma quarto, c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti in un periodo determinato, costituiti da rimesse di conto corrente bancario risultanti da estratto conto, del quale sia richiesta contestualmente al giudice di ordinare all'istituto di credito convenuto l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., essendo in tal caso considerato anche l'implicito richiamo, da parte dell'attore, dei principi che regolano la revocatoria delle rimesse di conto corrente di natura solutoria sufficientemente specificati gli elementi di cui al citato art. 163, comma terzo, nn. 3 e 4.