(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'indicazione dei conti correnti su cui sono stati effettuati i versamenti, del periodo sospetto da prendersi in considerazione e dell'importo complessivo delle rimesse suscettibili di revoca č sufficiente ad escludere la nullitā dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca č in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista