(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'allegazione per la prima volta in appello da parte del curatore della revoca del fido concesso dalla banca non costituisce un'inammissibile "mutatio libelli", restando inalterati sia i fatti costitutivi della domanda, consistenti nel versamento confluito sul conto corrente di corrispondenza della societą fallita nel periodo sospetto, sia il "petitum immediato", avente ad oggetto fin dall'inizio l'intero importo della rimessa qualificata solutoria.