(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente (nel quale sia stata regolata l'apertura di credito bancario), mentre è revocabile il pagamento (accreditato su conto scoperto) pur se la somma relativa provenga da separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca proprio al fine del ripianamento dello scoperto di quel conto, non lo è invece, non rivestendo natura di rimessa solutoria, la mera operazione di rinnovo di pagherò cambiario scaduto (con il solo effetto, apprezzabile sotto il profilo economico-patrimoniale, dell'addebito degli interessi in rapporto al termine prorogato), atteso che detta operazione non implica un distinto finanziamento operato dalla stessa banca e non comporta erogazione alcuna di danaro diretta a confluire nel conto scoperto, indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile della operazione che sia stata adottata (nella specie, addebito dell'importo della cambiale scaduta e accredito della minor somma pari alla differenza tra lo stesso importo e gli interessi calcolati in deduzione). (Principio espresso in fattispecie di cambiale agraria diretta).