(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di costituzione in pegno di un certificato di credito, avente natura di titolo al portatore, a garanzia di un'apertura di credito, con riconoscimento alla banca garantita del potere di disporre del titolo, si configura una ipotesi di pegno irregolare, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo soddisfacendosi sul ricavato per quanto dovutole a seguito della revoca dell'affidamento concesso al debitore, poi fallito, l'estinzione del credito vantato dalla banca si sottrae alla revocatoria fallimentare, giacché nel pegno irregolare — il quale implica che il creditore garantito acquisisca la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire, in caso di inadempimento, solo nella parte eccedente l'ammontare del credito garantito — la compensazione costituisce la modalità tipica di esercizio della prelazione.