(massima n. 1)
Proposta, nel quadro di un'azione revocatoria fallimentare, domanda di restituzione di effetti cambiari o in subordine di pagamento di somma corrispondente all'importo dei titoli, spetta alla banca, che eccepisca di non essere stata soddisfatta dai terzi obbligati cambiari, fornire la prova del mancato buon fine dell'operazione mediante la produzione dei titoli; in mancanza di tale prova, o di quella dell'impossibilitą sopravvenuta della restituzione per cause diverse dal pagamento, la mancata restituzione, in considerazione dell'incorporazione del credito nei titoli, comporta l'obbligo di restituire le relative somme.