(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo non fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma, senza — perciò — utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzo, l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore.