(massima n. 1)
L'inclusione da parte di una banca nel conto corrente del cliente di somme ad essa rimesse da terzi, per effetto di mandato all'incasso (sia esso o non in rem propriam) conferitole dal cliente medesimo, non realizza un'obbligazione autonoma della banca, ex mandato di rimettere al mandante le somme riscosse, ma, determinando, nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente, una variazione quantitativa del debito del correntista, non inquadrabile nello schema della compensazione legale che presuppone l'autonomia delle reciproche obbligazioni, configura secondo l'intento pratico perseguito dalle parti, o un atto ripristinatorio della disponibilitą del correntista, ovvero un atto direttamente solutorio delle somme mutuate dalla banca al cliente ed addebitate nel conto, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che, sopravvenuto il fallimento del correntista, quelle rimesse, in quanto atti estintivi di debiti, sono assoggettabili a revocatoria, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall.