(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, la riferibilità del pagamento al fallito ovvero ad un terzo (debitore di quest'ultimo) integra un elemento costitutivo della domanda e dunque la questione non costituisce un'eccezione in senso proprio bensì una mera difesa, su cui il giudice ha l'obbligo di pronunciare "ex officio" anche quando, come nella specie, in primo grado la banca convenuta sia rimasta contumace e senza che sia possibile invocare il divieto dei "nova" in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto la parte, contestando l'imputabilità dell'atto solutorio al fallito, non invoca un fatto estintivo o impeditivo della pretesa bensì l'assenza di uno degli elementi costitutivi della domanda.