(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non ha proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento; a tali condizioni impeditive deve aggiungersi quella che il terzo non abbia effettuato il pagamento per adempiere un'obbligazione relativa ad un debito proprio.