(massima n. 1)
Ove l'apertura di credito gią concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L. fall. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili.