(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare, per stabilire se le rimesse su conto corrente bancario assistito da apertura di credito abbiano natura solutoria, occorre verificare se i versamenti siano confluiti su un conto passivo in corso di ordinario svolgimento del rapporto in funzione ripristinatoria o siano intervenuti in una situazione caratterizzata dalla mancanza o dal superamento della concessione del credito; tale valutazione deve operarsi con riferimento al momento dell'effettuazione dei singoli versamenti e non ex post, in relazione alla mancata riutilizzazione del credito da parte del cliente, salvo che risulti provata dopo l'esecuzione delle rimesse, la chiusura anticipata del conto o il blocco nella concessione dei blocchetti degli assegni ovvero condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti. (La Corte ha escluso nella fattispecie la natura solutoria di alcune delle rimesse formanti oggetto dell'azione revocatoria, promossa dal curatore di Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ritenendo insufficiente a tal fine la mera circostanza della mancata riutilizzazione della provvista).