(massima n. 1)
Non č affetta da nullitā per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 ), la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure manchi l'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie ) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (ed indichi anche l'importo globale delle stesse ), essendo sufficientemente specificati gli elementi (di cui al citato art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 ) idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.