(massima n. 1)
L'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti attribuisce al curatore un diritto potestativo alla restituzione delle somme pagate in violazione della regola del concorso, che non muta la sua natura per il fatto di realizzarsi attraverso una sentenza costitutiva del tribunale fallimentare, o attraverso il riconoscimento del diritto medesimo, incondizionato o transattivo che sia, da parte dell'accipiente. Ne consegue che a fronte di un contratto di fideiussione che preveda la sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento stesso il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontā delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non č violato dal giudice di merito che riferisca la previsione contrattuale, dell'eventuale revoca del pagamento, anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.