(massima n. 1)
L'accollo c.d. non allo scoperto — quando, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore e il suo pagamento vale ad estinguere, perciò, entrambi i debiti — rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare, e in tal caso l'effetto estintivo di entrambe le obbligazioni si verifica automaticamente con l'unico pagamento eseguito dal terzo accollante al creditore del suo creditore.