(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., quando risulti che, attraverso tali atti, il terzo non ha posto la somma nella disponibilitą giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto, in qualitą di terzo fideiussore, l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.