(massima n. 1)
Il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma oggetto di pagamento effettuato dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, con la conseguenza che detto debito non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, perché la compensazione è consentita solo tra i debiti ed i crediti verso il fallito medesimo.