(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, ove essa abbia ad oggetto l'estinzione di un credito assistito da garanzia reale o da privilegio, la presunzione di pregiudizio alla massa dei creditori assume un'intensità minore, potendo il convenuto in revocatoria addurre la priorità satisfattoria del suo credito e dovendo, per contro, il curatore agente in revocatoria provare la lesione della par condicio; tuttavia, nell'ipotesi in cui l'atto solutorio si concreti in una cessione di crediti che si inserisce nel quadro di un complesso rapporto tra cedente e cessionario, comprendente crediti privilegiati e non, nessuna rilevanza può più assumere, ai fini della presunzione del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, la distinzione tra crediti privilegiati e chirografi, ove tali crediti risultino estinti non per effetto di una imputazione operata a priori dal cedente, bensì in conseguenza della destinazione attribuita a posteriori dal cessionario al pagamento eseguito dal debitore ceduto.