(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 17 e 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di rivalsa I.V.A., il cedente o chi presta servizi č tenuto a soddisfare una propria obbligazione e la circostanza che di riflesso acquisisca il diritto a rivalersi verso il cessionario o il committente determina in capo allo stesso l'insorgere di una pretesa di credito, che esercita in proprio, con la garanzia dei privilegi che la assistono e che č di natura e grado diversi, in sede concorsuale, rispetto a quella dell'erario. Ne consegue che se il cedente ha riscosso il credito, il pagamento ben puō essere sottoposto all'azione revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, legge fall., avendo quella operazione rilevanza interna al rapporto tra soggetto passivo dell'imposta e il suo debitore in via di rivalsa, al quale č estraneo l'erario.