(massima n. 1)
In tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una societą con soci a responsabilitą illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una societą di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto ha effetto soltanto ex nunc, in virtł del carattere autonomo che (pur in seno al simultaneus processus) va ad essa riconosciuta (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilitą di un'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine dell'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 4 della legge fallimentare, andasse legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto e non anche a quella della prima procedura concorsuale instaurata a carico degli altri soci).