(massima n. 1)
La sostituzione di un precedente credito chirografario con altro credito ipotecariamente garantito, se attuata per un accordo tra le parti avente appunto tale scopo ed indipendentemente dalla forma esteriore che esso assuma, dā vita ad una situazione corrispondente a quella contemplata dall'art. 67, primo comma, numero 3 o numero 4, l. fall.: quindi, in caso di successivo fallimento del debitore, ove ricorrano anche le ulteriori condizioni al riguardo previste dalle citate norme, č suscettibile di determinare la revoca della garanzia ipotecaria.