(massima n. 1)
Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, numero 3, l. fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, č configurabile fra i due negozi mutuo ipotecario e costituzione di pegno un collegamento funzionale, ed č individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.