(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare del pegno, costituito a garanzia dei debiti nascenti su conto corrente, la sussistenza, all'epoca dell'atto costitutivo, di un ammontare dell'esposizione inferiore al valore del bene dato in garanzia (nella specie, un certificato di deposito) e rientrante nei limiti dell'apertura di credito, non preclude la riferibilitā dell'azione all'intero atto, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 legge fall., in quanto stipulato in favore della banca non solo a garanzia del debito per la parte di fido utilizzato, dunque da valutarsi alla stregua di debito non scaduto, ma anche per i debiti futuri; ne consegue l'obbligo per la banca di restituire l'intero pegno o il suo equivalente monetario.